Nazionale
La Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo), inclusa la relativa ordinanza (OPSpo), punisce la fabbricazione, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito, l’intermediazione, la distribuzione, la prescrizione, l’immissione in commercio, la cessione o il possesso di sostanze a fini di doping, nonché l’applicazione di metodi proibiti a terzi.
La Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel settore dello sport (LSISpo) crea, tra l’altro, la base legale per il trattamento elettronico e lo scambio di dati personali da parte di Swiss Sport Integrity nell’ambito della lotta contro il doping.
L’articolo 68 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera stabilisce che la Confederazione promuove lo sport. Ciò include anche la lotta contro gli aspetti negativi dello sport e quindi contro il doping.
Internazionale
Primo trattato internazionale giuridicamente vincolante per la lotta contro il doping.
Obiettivo: coordinare le misure contro il doping e promuoverne l’eliminazione a livello mondiale.
Convenzione del Consiglio d’Europaconsiderata il primo quadro giuridico internazionale vincolante per la lotta contro il doping.
L’allegato I contiene la lista aggiornata delle sostanze vietate.
L’allegato II disciplina le autorizzazioni a fini terapeutici.
Agenzia Mondiale Antidoping (WADA)
La WADA armonizza le misure di lotta contro il doping nello sport ed è valida per tutte le nazioni e discipline sportive che vi aderiscono. La base della lotta internazionale contro il doping è il Codice Mondiale Antidoping in combinazione con gli standard internazionali.
Documenti interni delle federazioni / statuti
Esempi:
CMAS.ORG; Swiss Olympic; Swiss Sport Integrity